Sospesi, ma non per tutti, fino al 16 marzo 2021 i versamenti fiscali e previdenziali in scadenza a dicembre. Il congelamento, infatti, riguarda solo le partite Iva con i requisiti previsti per meritare di essere supportate: neo attività, dimensioni limitate (ricavi non superiori a 50 milioni di euro), calo del fatturato (almeno un terzo nel novembre 2020 rispetto allo stesso mese 2019) o attività riconosciute in difficoltà (codice Ateco e colore della zona). L’articolo 2, D.L. 157/2020, dispone la sospensione dei termini che scadono a dicembre relativi ai versamenti di: ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta; Iva e contributi previdenziali e assistenziali. Nell’ambito dell’Iva, la sospensione non riguarda solo la liquidazione mensile di novembre, ma anche il versamento dell’acconto in scadenza il 27 dicembre. Ricordiamo che l’acconto Iva calcolato su base storica è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Quindi il ristoro consiste in una mera dilazione.