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Sospensione versamenti, tempi stretti per i calcoli

Pubblicato il 02 dicembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Sospesi, ma non per tutti, fino al 16 marzo 2021 i versamenti fiscali e previdenziali in scadenza a dicembre. Il congelamento, infatti, riguarda solo le partite Iva con i requisiti previsti per meritare di essere supportate: neo attività, dimensioni limitate (ricavi non superiori a 50 milioni di euro), calo del fatturato (almeno un terzo nel novembre 2020 rispetto allo stesso mese 2019) o attività riconosciute in difficoltà (codice Ateco e colore della zona). L’articolo 2, D.L. 157/2020, dispone la sospensione dei termini che scadono a dicembre relativi ai versamenti di: ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta; Iva e contributi previdenziali e assistenziali. Nell’ambito dell’Iva, la sospensione non riguarda solo la liquidazione mensile di novembre, ma anche il versamento dell’acconto in scadenza il 27 dicembre. Ricordiamo che l’acconto Iva calcolato su base storica è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Quindi il ristoro consiste in una mera dilazione.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).