Nel cambio appalto il personale subentrante non deve essere computato nella quota di riserva per l’assunzione di disabili. È quanto affermato nella nota 1046 del 26 novembre 2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
In passato, con la circolare 77/2001, il ministero del Lavoro aveva sostenuto che nel settore dei servizi di pulizia e servizi integrati la quota di riserva andava calcolata sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa al momento dell’acquisizione dell’appalto. Pertanto, il personale che transitava dall’azienda uscente alla subentrante non doveva essere computato nella quota di riserva ai fini dell’articolo 3 della legge 68/1999.
In seguito con l’interpello 23/2012 il dicastero ha esteso il principio a tutti i datori di lavoro interessati da una procedura di cambio appalto. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2252/2017, ha posto l'accento sul carattere provvisorio dell'incremento occupazionale in caso di cambio appalto, destinato, quindi, a ridursi al termine dell’esecuzione.
L’Ispettorato, perciò, ritiene che il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando di gara è escluso dalla base di computo della quota di riserva. L’esclusione, tuttavia, coincide con la durata dell'appalto, poiché alla scadenza il personale impiegato o transiterà nella nuova società subentrante oppure sarà assorbito in maniera permanente nell'organico della cedente venendo così calcolato nella relativa base di computo. Il personale escluso sarà solo quello risultante dal cambio appalto, non potendosi escludere dal calcolo il personale impiegato sull'appalto in sostituzione o in aggiunta.
La base di computo
Il decreto Cura Italia aveva sospeso gli obblighi di assunzione di disabili sino al 17 luglio 2020, mentre nessuna proroga o sospensione è prevista per l'invio del prospetto informativo che dovrà essere inviato on line entro il prossimo 31 gennaio, solo se nell'anno precedente alla sua trasmissione sia avvenuta una variazione della base occupazionale tale da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Le aziende quindi dovranno escludere dalla totalità dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato i dipendenti disabili in forza, i dirigenti, i lavoratori con contratto a termine fino a 6 mesi, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori a domicilio, i lavoratori impiegati all'estero, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili, le collaborazioni coordinate e continuative, le associazioni in partecipazione, mentre i lavoratori a tempo parziale dovranno essere conteggiati pro quota.
Il datore di lavoro potrà computare ai fini della copertura della quota di riserva i lavoratori disabili dipendenti occupati con modalità di telelavoro (o in smart working), ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro adatta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro. Il lavoratore somministrato potrà essere computato nella quota di riserva purché la durata della missione non sia inferiore a dodici mesi. È invece escluso il personale viaggiante e navigante per le aziende del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre. Non sono inoltre tenuti all’obbligo dell'assunzione dei disabili le ditte del settore edile per quanto riguarda il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Invece, per il comparto dell’autotrasporto la norma prevede la deroga per gli autisti. Le esclusioni previste dalla legge riguardano l'osservanza dell'articolo 3 e non dell'articolo 18, come ad esempio gli orfani e i coniugi dei caduti sul lavoro, o in servizio, o per fatti di criminalità o terrorismo.
In questo caso la quota di riserva graverà solo per le aziende con più di cinquanta dipendenti (da 51 a 150, una unità; da 151 si deve calcolare l'1%). Dunque, la legge n. 68/99 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori disabili nelle seguenti misure: 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, per un organico da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Sul fronte della sanzioni, invece, per la mancata presentazione del prospetto informativo è prevista una sanzione fissa pari a 635,11 euro, maggiorata di ulteriori 30,76 euro per ogni giorno di ritardo nell'invio. Mentre, per la mancata assunzione del disabile (entro 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo) è prevista una sanzione di 153,20 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni disabile non assunto. La sanzione è diffidabile con un importo di 38,30 euro a condizione che il datore presenti ai servizi per l'impiego una richiesta di assunzione e successiva instaurazione del rapporto di lavoro.