I datori di lavoro che hanno già chiesto trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cigd e Aso) connessi all’emergenza Coronavirus per periodi tutelati dal Dl n. 104/20, il cosiddetto decreto Agosto, (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), potranno integrare le domande già correttamente inviate includendovi anche i lavoratori occupati al 9 novembre 2020, in precedenza esclusi dagli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Agosto (Dl n. 104/2020), che ancorava l’anzianità aziendale al 13 luglio 2020. Per chi, invece, con riferimento ai medesimi periodi, non ha inoltrato domanda d’integrazione salariale, la possibilità di chiedere i trattamenti anche per i lavoratori occupati al 9 novembre 2020 è circoscritta ai soli periodi di novembre e dicembre 2020, i cui termini di trasmissione delle istanze non sono ancora decaduti.
È questo uno degli aspetti più interessanti contenuti nella circolare Inps n. 139/2020 dello scorso 7 dicembre in cui l’Istituto ha illustrato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro declinata dal Dl n. 137/2020, integrato dai successivi decreti legge 149/2020 e 157/2020.
Sempre in tema di inclusione dei lavoratori assunti dal 9 novembre, si desume dal documento, se l’azienda ha presentato domanda (nei termini) relativa all’ammortizzatore sociale previsto dal richiamato decreto 104/2020, comprendendovi anche i dati riferiti ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio (che in realtà dovevano essere depennati) non dovrà inoltrare nuovamente l’istanza in quanto, ricorrendone i presupposti, l’Inps riconoscerà l’integrazione salariale anche a loro.
Ricordiamo che il decreto 137 ha concesso la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di 6 settimane di trattamenti di integrazione salariale targati Covid da collocare nell’arco temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Il ricorso non è, tuttavia, generalizzato ma circoscritto a coloro che hanno completato la richiesta di tutte le 18 settimane introdotte dal decreto 104/2020 (legge n. 126/2020) e/o ai soggetti appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24 ottobre 2020, come sostituito dai successivi Dpcm 3 novembre e 3 dicembre 2020, i quali hanno disposto la chiusura o la limitazione delle relative attività economiche e produttive.
Va osservato che, mentre per tali ultimi datori di lavoro, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto 137 (6 settimane) è gratuito, per coloro che, invece, ricadono nella prima tipologia, la possibilità di usare gli ulteriori ammortizzatori sociali introdotti dal medesimo decreto può comportare l’obbligo del versamento di un contributo addizionale la cui misura varia in funzione del calo del fatturato dell’impresa richiedente in base al raffronto tra il primo semestre del 2020 e il corrispondente periodo del 2019.
Non sono, comunque, tenuti al versamento del contributo addizionale i datori che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20%, ovvero quelli che hanno avviato l’attività di impresa dopo il 1° gennaio 2019. Nel documento viene anche specificato che i datori bloccati dai Dpcm non versano il contributo addizionale sulle settimane (ex decreto 104/2020) decorrenti dal 16 novembre al 31 dicembre.
Nella circolare l’Inps precisa che per tutti datori di lavoro le nuove sei settimane di integrazione salariale dovranno essere richieste con la causale “COVID -19 DL 137”.
Nel documento si conferma, infine, quanto già anticipato con il messaggio 4484/20, ossia che le domande riferite alle sospensioni iniziate a novembre possono essere inviate entro il 31 dicembre, anche se il comma 5, dell’articolo 12, del Dl n. 137/20 dice diversamente.