Nella nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo l’ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo, posto a tutela sostanziale dei lavoratori.
La disposizione può essere adottata in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali.
L’Ispettorato sottolinea che il riferimento agli obblighi contrattuali violati deve essere interpretato con riferimento al CCNL applicato anche di fatto dal datore di lavoro e in relazione alla parte normativa ed economica del CCNL. Resta invece confermato che deve escludersi di norma, fatte salve le ipotesi già valutate positivamente, il riferimento alla parte obbligatoria dei CCNL.
La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione. Deve, invece, escludersi l’adozione della disposizione nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti.
Sarà possibile adottare la disposizione anche in relazione a comportamenti pregressi allorquando la condotta richiesta possa materialmente sanare la violazione dell’obbligo ovvero sia funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro. In tal caso dovrà essere assegnato un termine (ordinariamente di trenta giorni o più ampio in ragione della natura della violazione) al datore di lavoro per la verifica della sua ottemperanza
Resta fermo l’originario potere di disposizione relativo alla materia della “prevenzione infortuni” per le quali è previsto un “apprezzamento discrezionale” da parte del personale ispettivo.