Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che:
•hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi nel raffronto tra il periodo d'imposta 2020 e il precedente;
•hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
•esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO riportati nell'All. 1 DM 2 febbraio 2021 (attività che sono state sottoposte alle misure di sospensione previste dai DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, tra cui bar, ristoranti, centri estetici, palestre, piscine, cinema, ecc).
La metodologia seguita per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli ISA si pone in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19.
I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.