Gli accordi aziendali utili per attivare il Fondo nuove competenze possono essere sottoscritti anche da una sola organizzazione sindacale, sempre che essa sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale. La responsabilità sul possesso effettivo del requisito di maggiore rappresentatività resta in capo all’azienda che presenta istanza al Fnc e all’organizzazione sindacale che sottoscrive l’accordo collettivo. È questo il principale chiarimento contenuto nelle faq diffuse da Anpal. La risposta è coerente con l’articolo 88 del Dl n. 34/2020 laddove afferma che, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, i contratti collettivi di lavoro possono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale «da» associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
La preposizione «da» utilizzata dal legislatore porta proprio all’interpretazione fornita dall’Anpal. D’altronde, va ricordato che la norma fa riferimento a un’attività formativa compresa nell’orario di lavoro e quindi, il datore potrebbe disporre l’obbligo formativo già sulla base dei principi generali della subordinazione. Tuttavia, visto l’utilizzo di risorse pubbliche, è ragionevole ma anche sufficiente che sia una sola organizzazione sindacale qualificata a valutare se il piano formativo pensato dall’impresa sia coerente con gli sviluppi di competenze previste.
È stato chiesto, inoltre, se considerato il periodo di emergenza sanitaria la condivisione dell’accordo sindacale possa avvenire tramite mail. Opportunamente Anpal risponde positivamente, precisando che la condivisione può essere effettuata anche a distanza, in modalità telematica, tramite e-mail che rechino il dominio dell’OO.SS. o il dominio dell’azienda con in calce il nome e il ruolo del rappresentante sindacale interno.
Un ulteriore profilo chiarito riguarda la compilazione degli Allegato 1a e 1b dell’istanza. In particolare Anpal precisa che nelle tabelle dovranno essere riportati per ogni riga le informazioni relative ai lavoratori che hanno lo stesso inquadramento contrattuale e precisamente:
- nella colonna “Numero di lavoratori interessati dai percorsi di sviluppo delle competenze” dovrà essere riportato il numero totale dei lavoratori interessati dai per-corsi di sviluppo delle competenze, per rispettivo livello di inquadramento contrattuale;
- nella colonna “Numero di ore di rimodulazione di orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze” dovrà essere riportato il numero totale delle ore di rimodulazione di orario di lavoro riferite al totale di lavoratori, per rispettivo livello di inquadramento contrattuale, da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
- nelle colonne “quota di retribuzione oraria” e “quota di contribuzione oraria” dovrà essere riportato l’importo ponderato, in base alle ore previste per ogni lavoratore dello stesso inquadramento, della retribuzione/contribuzione oraria al netto di ratei mensilità aggiuntive, Tfr e premi di produzione.