Nel bilancio 2020, l’Irap di competenza è solo quella effettivamente dovuta per l’esercizio, cioè al netto dell’eventuale prima rata di acconto non versata grazie al decreto Rilancio. Per arrivare a questo risultato, la prima rata dell’acconto (non pagata) non deve essere registrata in contabilità, ma è sufficiente, a fine anno, accantonare l’Irap dell’esercizio già al netto di quanto «abbonato» dal Decreto Rilancio. Nel modello Irap 2021, invece, quest’ultimo importo va riportato in un apposito rigo, per essere scomputato dall’Irap che sarebbe dovuta senza il Decreto Rilancio, al fine di determinare il saldo a debito o a credito.
Il beneficio determinabile solo a posteriori
Per le istruzioni del modello Irap 2021, relativo al 2020, l’ammontare del primo acconto figurativo Irap per il 2020, non versato in applicazione dell’articolo 24 del Dl 34/2020, ma da scomputare dall’imposta per determinare l’Irap effettivamente dovuta di competenza del 2020, «non può mai eccedere» il 40% (o il 50% se il contribuente applica gli Isa) «dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020». È stata confermata, pertanto, la posizione della circolare 27/2020 che non consente di scontare tutta la prima rata Irap calcolata con il metodo storico (sull’Irap 2019), in caso di Irap 2020 (prima della differenza) inferiore all’Irap dovuta per il 2019 (dopo l’«abbuono» del saldo 2019).