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L’esonero contributivo non ammette licenziamenti

Pubblicato il 22 febbraio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’esonero contributivo, alternativo agli strumenti di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021, postula il rispetto dei divieti di licenziamenti non solo per il periodo di fruizione del beneficio ma fino a tutto il 31 marzo 2021. Il rispetto di tale condizione deve essere garantito sull’intera matricola aziendale e l’eventuale violazione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva.
Lo afferma l’Inps nella circolare 30/2021 , con cui interviene sulla facilitazione, la stessa già prevista dalle norme precedenti ed estesa al 2021. In realtà, non si tratta di un vero e proprio via libera al recupero dell’eventuale credito, in quanto manca ancora l’autorizzazione della Commissione europea. L’istituto, infatti, fornirà in futuro le istruzioni per l’utilizzo del credito.
Lo sgravio premia i datori di lavoro che rinunciano a chiedere la Cigo, la Cigd o l’assegno ordinario, vale a dire le 12 settimane che possono essere collocate nel periodo 1° gennaio-31 marzo (per la Cigo) e 1° gennaio 30 giugno (per la Cigdo e l’assegno ordinario).
Il bonus è calcolato sulla contribuzione non versata afferente alle ore di cassa fruite nei mesi di maggio e giugno del 2020. Quindi, tra le condizioni essenziali per avere diritto allo sgravio figurano - tra le altre, l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale nei mesi identificati della norma (maggio e/o giugno 2020) e la rinuncia alle settimane di cassa introdotte dalla legge 178/2020.
Una volta calcolato l’ammontare dell’esonero, lo stesso si potrà scalare dai contributi fino al 31 marzo 2021 e – afferma la norma – per un periodo massimo di otto settimane. Cosa si voglia dire con questo non è molto chiaro. Otto settimane potrebbero essere due mesi, visto che le aziende versano mensilmente ma non è detto che due mesi si fondino su otto settimane. Comunque, dice l’Inps – non specificando meglio – il datore di lavoro ha, comunque, la possibilità di fruire dell’esonero anche in un periodo minore.
Nella circolare si ricorda che le ore di integrazione salariale, su cui si calcola l’esonero, sono sia quelle anticipate dal datore e conguagliate con i contributi dovuti, sia quelle che l’Inps ha pagato direttamente. Inoltre, viene ricordato che le aziende che hanno chiesto l’esonero previsto dal Dl 137/2021, ma vi hanno parzialmente rinunciato per riconquistare l’accesso alla cassa, possono chiedere, comunque, l’esonero della legge di Bilancio, sempre che, ovviamente, rinuncino alla cassa prevista dalla stessa legge
Inoltre, riguardo alle settimane di cassa richieste in base alla precedente norma (Dl 137/2021), che si collocano oltre il 31 dicembre 2020 e che intaccano le 12 settimane del 2021, l’Inps ribadisce che tale meccanismo non ostacola l’ottenimento dell’esonero, ferma restando la rinuncia all’ammortizzatore sociale introdotto dalla legge di Bilancio 2021.
Con il messaggio 728/2021, sempre pubblicato ieri, l’Inps ha ufficializzato la sospensione del messaggio 72/2021 per quanto riguarda il riconoscimento del bonus decontribuzione Sud sulla tredicesima, a seguito del decreto del Tar Lazio di lunedì scorso.

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