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Manifesta insussistenza, reintegrazione obbligatoria

Pubblicato il 25 febbraio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte costituzionale, a seguito della camera di consiglio di ieri, ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 7, dello statuto dei lavoratori, come riformato dalla legge 92/2012, là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare un lavoratore illegittimamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
L’articolo 18, nella formulazione originaria del 1970, prevedeva un unico regime sanzionatorio a tutela del lavoratore illegittimamente licenziato da un’azienda che occupasse più di 15 dipendenti: da una parte la reintegrazione nel posto di lavoro; dall’altra il risarcimento del danno, commisurato ai mesi intercorsi dal licenziamento alla reintegra, con un importo minimo comunque dovuto di 5 mensilità.
La riforma Fornero del 2012 ha introdotto un variegato sistema di tutele graduate, con ben quattro regimi sanzionatori:
la tutela reale “forte” in caso di nullità del licenziamento, identica alla tutela previgente (articolo 18, comma 1):
- la tutela reale “attenuata” per i casi di insussistenza del fatto contestato nei licenziamenti disciplinari, che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e un risarcimento commisurato alle mensilità tra il licenziamento e la reintegra, ma con il limite massimo di 12 (articolo 18, comma 4);
- una tutela indennitaria per le altre ipotesi in cui «non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa», che prevede il solo risarcimento del danno, mediante un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra 12 e 24 mensilità (articolo 18, comma 4);
- una tutela a discrezione del giudice alternativa tra reintegrazione o risarcimento indennitario nei casi di accertamento della insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (articolo 18, comma 7, secondo alinea).
Il Tribunale di Ravenna, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento economico ha sottoposto al vaglio della Corte costituzionale proprio quest’ultima ipotesi sanzionatoria, in quanto ritenuta contrastante con gli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione e quindi con i diritti ivi sanciti di uguaglianza, alla difesa, di libertà di iniziativa economica, e a un giusto processo, nella parte in cui prevede la discrezionalità del giudice nella scelta tra la tutela reintegratoria prevista dal 4° comma di tale articolo e quella esclusivamente risarcitoria disposta dal successivo comma 5.
Il giudice di Ravenna ha argomentato, in particolare, che a parità di accertata illegittimità del licenziamento (insussistenza del fatto) c’è un regime di tutela oggettivamente difforme in caso di licenziamento per giusta causa (cui si applica necessariamente la tutela reale attenuata) e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In quest’ultima ipotesi, infatti, la tutela reintegratoria può trovare applicazione solo a discrezione del giudice (che può e non deve), peraltro nel silenzio della norma circa i criteri in base ai quali esercitare tale discrezionalità.
Il confronto tra le due disposizioni, prosegue il giudice ravennate, permette di evidenziare un trattamento irragionevolmente discriminatorio e ingiustificatamente differenziato (a livello di tutele) di situazioni identiche con il conseguente vulnus del dettato costituzionale imposto dall’articolo 3, primo comma, della Carta che impone, al contrario, la parità di trattamento di situazioni eguali.
La Consulta, con un’ulteriore “spallata” rettificatrice della disciplina dei licenziamenti introdotta in questi ultimi anni – già toccata in profondità con la dichiarazione di incostituzionalità dell’automatismo di calcolo del risarcimento introdotto dal Jobs act per i licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 – ha dichiarato, proprio in relazione all’articolo 3 della Costituzione, illegittima tale previsione perché foriera di irragionevole disparità di trattamento (le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane).
Viene così sancita l’obbligatorietà della tutela reintegratoria in tutti i casi in cui venga accertata la manifesta insussistenza del fatto oggettivo, eliminando per il futuro qualsiasi discrezionalità sanzionatoria del giudice nel licenziamento economico.

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