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Favor rei, necessarie linee guida della Cassazione

Pubblicato il 27 febbraio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Non appare chiara la posizione della Corte di cassazione in tema di applicazione del principio del favor rei (art. 3, comma 2, del D.lgs. 472/1997) in caso di violazione non più tale a seguito della modifica dell’adempimento, a seguito dell’adozione di due ordinanze contrastanti da parte della Corte, depositate ad un giorno di distanza l’una dall’altra.
Nella vicenda alla base della prima ordinanza (4806/2021), in cui la cassazione si è espressa in senso positivo, il contribuente nel 2010 aveva superato il limite massimo di compensazione, a suo tempo stabilito in euro 516.456,90; poiché tale limite è stato innalzato ad euro 700.000, il contribuente chiedeva di non essere più sanzionato in applicazione del principio richiamato. I giudici condividevano la legittimità della richiesta e la cassazione aveva confermato tale orientamento rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Al contrario, nella successiva ordinanza (4948/2021), la cassazione non ha ritenuto applicabile il principio, chiamata a pronunciarsi in tema di sanzioni irrogate per violazione dei termini di presentazione della dichiarazione di intenti, i quali sono stati differiti dal Dl 16/2020, convertito dalla legge 44/2012. La Corte, in questa sede, ha affermato che la modifica legislativa non ha fatto venir meno il fatto punibile, consistente nella tardiva presentazione della dichiarazione, ma ha unicamente modificato un aspetto procedurale relativo alla durata del termine. Pertanto, poiché il fatto contestato non è stato oggetto di abrogazione, la corte considera legittime le sanzioni irrogate.
Considerando la rilevanza della tematica e la difformità degli orientamenti in commento, si auspica ad un intervento chiarificatore delle Sezioni unite.

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