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Premi di risultato e crisi Covid: sì al ricalcolo con criteri matematici

Pubblicato il 03 maggio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

È possibile prevedere meccanismi di sterilizzazione degli effetti di eventi eccezionali - come la pandemia - sugli indicatori usati per misurare gli incrementi di redditività, produttività, qualità, efficienza e innovazione presi a riferimento negli accordi integrativi aziendali che istituiscono i premi di risultato soggetti al regime fiscale di favore della legge 208/2015. Lo ha stabilito l’agenzia delle Entrate, d’intesa con il ministero del Lavoro, nella risposta a interpello 270 del 20 aprile 2021.
La norma prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento (e la convertibilità in welfare, a scelta dei dipendenti) ai premi di risultato di ammontare variabile, fino a 3mila euro lordi, erogati dalle imprese ai propri dipendenti a fronte del conseguimento di incrementi, misurabili e verificabili, di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione.
In base al Dm Lavoro del 25 marzo 2016, per applicare l’agevolazione fiscale, i contratti collettivi di secondo livello che istituiscono i premi di risultato devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi - in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere individuati ad hoc - rispetto a un periodo che sia congruo e definito dalle parti nell’accordo.
Con la risposta del 20 aprile, l’amministrazione finanziaria ha ribadito che il periodo di misurazione dei risultati aziendali da stabilire nell’accordo che istituisce il premio di risultato può essere infrannuale, annuale o ultrannuale. In ogni caso, è essenziale che il risultato incrementale, in questo periodo, sia oggettivamente misurabile, incerto al momento della sottoscrizione dell’accordo e che, conseguentemente, i criteri di misurazione degli incrementi siano previsti tramite un accordo sindacale concluso con ragionevole anticipo rispetto al termine del periodo di misurazione prescelto. Questo anche per salvaguardare la funzione incentivante della normativa agevolativa.
Alla luce dell’interpretazione fornita dalle Entrate, le imprese, seppure nel rispetto dei principi generali sulla misurazione dei risultati aziendali, avranno margini più ampi rispetto al passato, per introdurre premi di risultato che tengano conto delle particolari condizioni di mercato dovute al periodo che stiamo vivendo e degli effetti di eventi eccezionali che potrebbero influire direttamente sui risultati aziendali. Perché il premio, depurato dagli effetti di eventuali eventi eccezionali, possa godere della detassazione, la sterilizzazione dovrà essere effettuata in base a un criterio oggettivo e a un metodo di calcolo matematico e non discrezionale.

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