L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 804 del 19 maggio 2021, fornisce il proprio parere riguardo l’applicazione della procedura prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, a fronte della ricezione di numerose istanze di rinnovo di contratto a termine “in deroga assistita” relative ad ipotesi di modifica del livello contrattuale.
Qualora il soggetto che presenta istanza di “deroga assistita” è un Istituto pubblico che svolge attività di ricerca scientifica di interesse generale, non si applicano le regole ordinariamente previste per la generalità dei rapporti a tempo determinato.
I contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa sono infatti sottoposti a regole diverse, relativamente a durata massima del contratto, al numero massimo delle proroghe e all’obbligo di indicazione delle c.d. causali.
La disciplina vigente ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore fa espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Ne consegue che ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento.
La procedura di deroga assistita si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore sia stato raggiunto il termine di durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Qualora invece il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano
ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti,
non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita.
Tuttavia, precisa l’Ispettorato, qualora la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, la sede territorialmente competente può promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla legge.