Per applicare l’agevolazione occorre valutare con particolare attenzione i vincoli e i limiti sia sotto l’aspetto civilistico che fiscale. La quota di ammortamento non effettuata nell’anno è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote susseguenti, cosicché il piano di ammortamento originario del cespite si prolunga di un anno. Nel caso di sospensione dell’intero importo della quota la norma assume, pertanto, un’estensione di un anno della vita utile residua del cespite, ma l’Oic nel documento interpretativo n. 9 ha precisato che, qualora non sia possibile allungare la vita utile del cespite a causa di vincoli contrattuali o tecnici, occorre mantenere immutata la durata del piano di ammortamento, incrementando pro quota gli ammortamenti degli esercizi successivi (che saranno calcolati in misura pari al rapporto tra valore residuo del bene ammortizzabile e vita utile residua non modificata).
Ai fini fiscali è consentito dedurre in via extra-contabile (ovvero mediante variazione in diminuzione nei modelli Redditi e Irap), la quota di ammortamento sospesa, anche se non imputata a conto economico. Ma, come anche evidenziato dalla recente norma di comportamento n. 212 dell’Aidc, per operare tale deduzione, salvo la deroga espressamente prevista per il requisito dell’imputazione a conto economico, occorre tenere in considerazione tutte le altre condizioni di legge per la deducibilità fiscale degli ammortamenti, e in particolare i limiti massimi rappresentati dai coefficienti di ammortamento di cui al Dm 31 dicembre 1988.
Altro importante chiarimento della norma Aidc n. 212 riguarda il fatto che la deduzione extracontabile deve considerarsi facoltativa, per cui la quota sospesa potrebbe, in alternativa, anche essere dedotta fiscalmente quando sarà imputata a conto economico negli esercizi successivi, ovvero senza creare un «doppio binario» civilistico fiscale (risparmiando lo stanziamento di imposte differite e la compilazione del quadro Rv).
Purtroppo su questo argomento non è stato diffuso alcun documento di prassi, per cui le imprese stanno operando “al buio”, senza conoscere il pensiero delle Entrate sulla facoltà (e le conseguenze) di chi intende evitare il doppio binario.