Nel 2021 l’agenzia delle Entrate in tre risposte ad interpello (le n. 106, 351 e 352.) ha preso posizione riconoscendo che è fiscalmente rilevante ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni l’attribuzione del patrimonio dal trustee ai beneficiari, e da ciò si desume che abbia finalmente cambiato la propria linea interpretativa adeguandosi al principio della tassazione all’uscita consolidatosi nei pronunciamenti della Suprema Corte. Le conseguenze sono di grande rilievo, sia per chi ha già istituito un trust sia sulle ragioni che, in futuro, guideranno nella scelta dell’utilizzo di tale strumento.
Per chi ha già istituito un trust si pone il problema di quale sarà la sorte dell’imposta sulle donazioni pagata “all’entrata”, cioè quando il trustee ha ricevuto il patrimonio, stante il fatto che da tale trasferimento non doveva conseguire alcun pagamento d’imposta. È escluso, perché non previsto dalla legge, che per tali trust si possa affermare che nessuna imposta sarà più dovuta, quello già eseguito infatti è qualificabile semplicemente come un pagamento indebito. L’opzione più ragionevole appare essere la presentazione di una istanza di rimborso, sia da parte di chi è nel termine dei tre anni dal pagamento, avendo titolo a richiedere il rimborso per legge (articolo 42, comma 2, del Dlgs 346/1990), sia da parte di chi ha effettuato tale pagamento da oltre tre anni, facendo leva sul principio del legittimo affidamento nelle interpretazioni dell’agenzia delle Entrate, per cui non dovrebbe subire un danno il contribuente che si è adeguato alle stesse in buona fede. È invece difficile ipotizzare che si possa in futuro chiedere di compensare le imposte pagate “all’entrata” dal trust o dal trustee con quelle che saranno dovute dai beneficiari al momento della attribuzione a loro del fondo in trust, stante la diversità dei soggetti.