È una vera e propria giungla di adempimenti quella che consegue alla sospensione degli ammortamenti. Per non parlare dei dubbi interpretativi che ancora oggi, con l’approvazione dei bilanci alle porte, pervadono la materia. L’art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020 consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in deroga all’art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., di non imputare a conto economico fino al 100% dell’ammortamento annuo, mantenendo il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Un 1° risvolto si ha in sede di destinazione dell’utile di esercizio. L’art. 60, c. 7-ter recita: “I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata […]. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi”. È utile riflettere su una casistica tutt’altro che infrequente: una società che chiude l’esercizio sociale 2020 in perdita, che non ha utili passati o riserve disponibili in bilancio e che, visto il periodo storico drammatico che stiamo trascorrendo, ha la ragionevole certezza di non conseguire utili negli esercizi successivi, può sospendere gli ammortamenti (stante il fatto che ancor prima sarebbe opportuna una valutazione circa la sussistenza o meno della continuità aziendale)?
Un 2° risvolto riguarda l’informativa in nota integrativa. In particolare:
•dovranno essere indicate quali categorie (o quali singoli beni) non vengono ammortizzate e in che misura;
•si dovrà dar conto delle ragioni della deroga: il documento interpretativo OIC 9 ha specificato che la scelta della sospensione non può essere discrezionale e deve essere coerente con le ragioni che hanno portato la società alla deroga (esempio: una società costretta alla chiusura per 6 mesi può decidere di ammortizzare per il 50% in base al criterio dei mesi di apertura);
•si dovrà dar conto dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile (che, secondo il CNDCEC e FNC, dovrebbe essere rettificata del valore del fondo imposte differite);
•si dovrà dar conto del cambiamento delle stime contabili derivanti dall’allungamento del piano di ammortamento in ossequio all’Oic 29; qualora vi siano ragioni per cui la vita utile non possa essere allungata, sarà necessario aumentare le aliquote di ammortamento;
•si dovrà indicare l’influenza della sospensione sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Sono poi da menzionare i risvolti fiscali della mancata imputazione al conto economico degli ammortamenti. L’art. 60, c. 7-quinquies precisa che “la deduzione della quota di ammortamento è ammessa […] a prescindere dall’imputazione al conto economico”. L’espressione “è ammessa”; una lettura combinata con il documento interpretativo Oic 9, par. 13 ("l’applicazione della deroga può generare fiscalità differita che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni dell’OIC 25 – Imposte sul reddito”) farebbe logicamente pensare alla non obbligatorietà della deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi, rimanendo soltanto eventuale la compilazione del rigo RF55, altre variazioni in diminuzione, codice 81. Sennonché l’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha osservato che “la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dalla imputazione a conto economico”. Sembra perciò che l’Amministrazione finanziaria propenda nel ritenere che l’ammortamento, ai fini fiscali, debba comunque essere effettuato.
Qualora questa interpretazione venisse confermata avremmo 2 risvolti anche dal lato fiscale:
•rilevazione della fiscalità differita passiva mediante iscrizione di un fondo imposte differite da stornare a mano a mano che l’ammortamento civilistico dei singoli cespiti si conclude;
•compilazione del quadro RV relativo alla conciliazione dei valori contabili e fiscali: dovranno in particolare essere compilati n quadri RV per gli n cespiti per gli "n anni" di ammortamento rimanenti per il singolo bene il cui ammortamento è stato sospeso.