La CTR Lombardia, con la sentenza n. 2527/2021, ha stabilito che se la scrittura privata è stata citata nel ricorso monitorio al fine di provare il diritto alla restituzione di somme corrisposte e per escludere l’esistenza di un titolo che giustificasse il diritto a trattenere le somme, non si ha un’enunciazione presupposto di autonoma tassazione.