La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento sul tema dei lavoratori dipendenti posti in quarantena obbligatoria per Covid-19 le cui assenze sono state equiparate alla malattia, senza incidere sul periodo di comporto, ai fini del trattamento economico.
Per tutto il 2020 ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS, è stata riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa) sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiungeva l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro.
Con il messaggio n. 2842/2021, l’INPS ha chiarito che, non essendo previsto alcuno stanziamento destinato alla tutela della indennità di malattia per assenze per la quarantena, la tutela non può essere prorogata al 2021 e gli oneri economici della tutela restano a carico dei datori di lavoro.
La Fondazione Studi parte dal presupposto che l’aspettativa non retribuita deve essere ordinariamente frutto di un accordo delle parti o di una richiesta unilaterale secondo le previsioni contrattuali e normative e non è menzionata dalla normativa efficace per la quarantena. La causale dell’assenza e dell’impossibilità della prestazione lavorativa, al pari di un evento morboso, resta estranea alla volontà delle parti e la fruizione forzosa delle ferie potrebbe dare adito ad un contenzioso instaurato dal lavoratore, data l’evidente carenza dello scopo, costituzionalmente tutelato, di ripristino delle energie psico-fisiche del prestatore di lavoro, costretto alla permanenza nel proprio domicilio per effetto delle disposizioni sanitarie.
Inoltre, la circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021 del Ministero della Salute ha previsto una forbice compresa fra 7 e 14 giorni il periodo di quarantena, distinguendo fra soggetti che abbiano o meno completato il ciclo vaccinale e a seconda del contatto con vittime di Covid-19 con variante VOC sospetta o confermata. Non va, inoltre, trascurato il diverso trattamento spettante ai lavoratori del pubblico impiego, per i quali è prevista la percezione dell’intera retribuzione, senza alcuna decurtazione della retribuzione accessoria con carattere fisso e continuativo.
In conclusione, la Fondazione Studi sconsiglia di operare fin da subito una modifica delle denunce UniEmens già trasmesse con restituzione delle quote di malattia a carico dell’Istituto, almeno fino alla fine delle interlocuzioni fra Ministeri competenti e Inps, nell’auspicio di un finanziamento retroattivo delle tutele fin qui commentate, anche sulla base di numerosi precedenti.