Il D.L. 118 introduce numerose modifiche alla Legge Fallimentare di immediata applicazione per facilitare l’accesso alle procedure che consentono di affrontare le crisi d’impresa con mezzi alternativi al fallimento. Gli “accordi ad efficacia estesa”, oggi previsti dalla legge fallimentare solo per banche e intermediari finanziari, potranno riguardare tutte le tipologie di creditori. Consentono di vincolare la minoranza dissenziente dei creditori appartenenti ad una data categoria, individuata per posizione giuridica ed interessi economici omogenei. Gli effetti degli accordi vengono estesi ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, fatta salva l’autonoma responsabilità nel caso in cui abbiano prestato garanzia (ad esempio fideiussione in favore delle banche). La “convenzione di moratoria” permette al debitore di concordare con i creditori la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. La Legge Fallimentare la limitava ai crediti delle banche e degli intermediari finanziari. Gli “accordi agevolati” regolati dal nuovo articolo 182-novies, L.F. non erano invece previsti dalla legge fallimentare. Rispetto agli accordi ordinari, la percentuale di creditori aderenti viene ridotta dal 60 al 30% se il debitore rinuncia alla dilazione di pagamento di 120 giorni altrimenti consentita, non ha chiesto il concordato con riserva di presentazione del piano (optando poi per l'accordo di ristrutturazione) e rinuncia a domandare la sospensione delle azioni esecutive.