Il quinto comma dell’articolo 182-quinquies, L.F. consentiva già nel concordato preventivo, con l’autorizzazione del Tribunale, il pagamento di debiti anteriori se essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Diventa ora possibile, sempre su autorizzazione del Tribunale, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito della domanda di concordato ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione. Inoltre, sempre con il D.L. 118/2021, all'articolo 186-bis, secondo comma, lettera c), le parole «un anno» sono sostituite da «due anni», pertanto “il piano può prevedere […] una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.