Notizia

Concordato in continuità, si allungano i tempi per pagare i privilegiati

Pubblicato il 06 settembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il quinto comma dell’articolo 182-quinquies, L.F. consentiva già nel concordato preventivo, con l’autorizzazione del Tribunale, il pagamento di debiti anteriori se essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Diventa ora possibile, sempre su autorizzazione del Tribunale, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito della domanda di concordato ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione. Inoltre, sempre con il D.L. 118/2021, all'articolo 186-bis, secondo comma, lettera c), le parole «un anno» sono sostituite da «due anni», pertanto “il piano può prevedere […] una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).