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Il datore di lavoro deve prevenire anche l’errore del lavoratore

Pubblicato il 07 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta l'obbligo di proteggere l'incolumità del lavoratore anche da infortuni derivanti dalla negligenza, impudenza e imperizia di questi, dovendosi dimostrare nel giudizio conseguente all'evento l'aver messo in atto ogni precauzione idonea a scongiurare anche eventi ascrivibili a disattenzioni ed errori del lavoratore.
Questo quanto da ultimo stabilito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 26165 del 27 settembre 2021 con riferimento al caso di un operaio impiegato alle dipendenze di una cooperativa di lavori edili nell'ambito di un appalto, rimasto vittima di infortunio per aver erroneamente maneggiato delle lamiere in cantiere.
La vicenda processuale, che ha visto le parti coinvolte in un lungo processo di merito davanti alle corti di Bologna, prende le mosse dall'evento di infortunio avvenuto il 10 giugno 2008, nel corso del quale il lavoratore, per una disattenzione nello svolgimento del lavoro, aveva movimentato delle lamiere in cantiere senza porsi alle distanze di sicurezza prescritte. Archiviato il processo penale a carico delle parti datoriali e committenza, il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, su ricorso del lavoratore e di Inail in regresso, avevano ritenuto l'evento ascrivibile a colpa esclusiva del lavoratore (sulla scorta della giurisprudenza formatasi in tema di condotta cosiddetta "abnorme" e "rischio elettivo") e, pertanto, rigettato tutte le domande proposte contro datore di lavoro e committenza.
Senonché i giudici di legittimità, investiti della questione, ne danno una diversa e più complessa lettura.
Riferisce la Cassazione che l'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro (avente fonte nell'articolo 32 della Costituzione, oltre che nell'articolo 31 della Carta di Nizza, e declinato nell'articolo 2087 del Codice civile e nel Testo Unico n. 81/2008) impone di adottare non solo le misure dettate dalla specifica attività esercitata, ma anche tutte le misure precauzionali che si rendano in concreto necessarie per la tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore. Tra le misure in concreto necessitate, devono ricomprendersi anche quelle utili a tutelare il lavoratore anche da incidenti derivanti dalla sua stessa imprudenza e imperizia.
Sicché, in conformità a un orientamento formatosi nel tempo sul punto (Cass. n. 16026 del 2018, Cass. n. 789 del 2017, Cass. n. 27127 del 2013), «la dimensione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza, imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea». Pertanto, nel caso di specie, la condotta colposa del lavoratore non può avere effetti esimenti, laddove non sia dimostrato che l'imprenditore abbia adottato misure idonee a prevenire – nella specie – il rischio di movimentazione, anche disattenta e anche negligente, delle lamiere in cantiere.
Non essendo stata fornita tale prova, la sentenza è stata così cassata con rinvio per la decisione in conformità ai principi di diritto enunciati.

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