Secondo la Cass. 12.10.2021 n. 27636 nell'ipotesi di finanziamento infruttifero infragruppo concesso da una società italiana alla propria controllata estera opera la disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all'art. 110. co. 7 del TUIR. Infatti, tale norma non può essere interpretata restrittivamente in modo da ricomprendere le sole operazioni a titolo oneroso, dovendo invece essere applicata, non solo ai componenti di reddito attuali, ma anche a quelli potenziali. Ne consegue che la qualifica di un finanziamento come infruttifero non può escludere l'applicazione del criterio della valutazione al prezzo di libera concorrenza. In merito invece alla deducibilità degli interessi passivi derivanti dall'assunzione del finanziamento bancario, i cui fondi sono stati "rigirati" alla controllata a titolo di finanziamento infruttifero, la Cassazione evidenzia come gli stessi sono inerenti in quanto correlati all'intera attività di impresa esercitata, non essendo invece necessaria la dimostrazione che gli stessi afferiscano a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi.