L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 737/E/2021 ha individuato nella valutazione sull’effettiva gravità della condotta un elemento da considerare per modulare la sanzione applicabile per mancata o errata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici in caso di accertamento della buona fede del contribuente anche senza ravvedimento operoso. I verificatori potranno infatti valutare la presenza di una causa di non punibilità, che escluderebbe il trattamento sanzionatorio, o di circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione con sua riduzione fino alla metà del minimo o, da ultimo, l’applicazione delle regole su concorso di violazioni e continuazione.