L’art. 6 del Decreto Fiscale ha riformulato l'agevolazione del c.d. "Patent box" con l'introduzione della nuova deduzione pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione dell'attuale disciplina (calcolo del sovra reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali).
In particolare, il Decreto riconosce ai soggetti titolari di reddito d'impresa la possibilità di optare per l'applicazione della maggiorazione del 90%, ai fini IRES e IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:
-software protetto da diritto d’autore, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli;
-processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili;
-utilizzati (direttamente / indirettamente) nello svolgimento della propria attività d'impresa.
A decorrere dal 22.10.2021 sono abrogate le disposizioni del previgente regime di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell'art. 4, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" (che, a decorrere dal 2019, ha previsto la possibilità di "autodeterminare" il reddito agevolabile in alternativa al ruling).
A tutte le opzioni comunicate dalla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre) dovrebbe applicarsi la nuova disciplina. Purtroppo, le più grandi perplessità si incentrano proprio sul regime transitorio. Non è chiarissimo, anche se chi scrive propende per la non applicabilità, se il nuovo regime valga obbligatoriamente anche nei confronti di società che hanno presentato istanza di ruling ex articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973 con memoria integrativa per il 2020, ma non hanno un accordo sottoscritto e non hanno ancora effettuato l’opzione nel quadro OP.