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Sgravi contributivi: effettivo incremento occupazionale e onere della prova

Pubblicato il 27 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il tema dell'attribuzione dei benefici contributivi torna all'attenzione di vari interventi della Sezione Lavoro della Cassazione in relazione a due temi tra loro connessi. Uno di carattere generale (la questione della distribuzione dell'onere della prova in questo contenzioso) e l'altro, di carattere più specifico, in ordine alla questione sempre dibattuta dell'effettivo incremento occupazionale (articolo 31, I comma, lett. f) Dlgs 150/2015), collegato con il meccanismo di esclusione degli sgravi in presenza di assunzioni "necessitate", ossia effettuate in attuazione di un obbligo di legge (articolo 31, I comma, lett. a) Dlgs cit.), o di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (articolo 31, I comma, lett. d) Dlgs cit.).
Il tema dell'incremento occupazionale, in realtà, è esaminato in una duplice variante: da una parte la questione dell'utilità dello sgravio, ossia la corrispondenza tra beneficio e assunzione effettiva di forza lavoro (Cass. n. 29367/2021 ; Cass. n. 28361/2021 ). Dall'altra, la necessità comunque del mantenimento del livello occupazionale quale condizione per la permanenza del diritto (Cass. n. 28616/2021; Cass. n. 28362/2021).
Sotto il primo profilo i recenti interventi della Cassazione si occupano dei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, come nel caso della mobilità ex articolo 8, comma 4 della legge 223/199; oppure come accade negli sgravi previsti dalla legge 448/1998 per l'assunzione di nuovi dipendenti a incremento delle unità effettivamente occupate, in alcune regioni e zone critiche, con il duplice requisito dell'incremento effettivo dei dipendenti e della novità dell'impresa subentrante, con esclusione delle attività a limite numerico o di superficie.
In tutti questi casi al giudice spetta la verifica con riferimento a una nozione d'impresa in senso oggettivo, senza che possano assumere rilievo le variazioni intervenute nella titolarità della stessa, con un calcolo effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, e avuto riguardo alla nozione di impresa unica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (articolo 31, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 150/2015; vedi circolare Inps 32/2016).
Il legislatore ha così individuato, quale principio generale, specifiche circostanze impeditive dei benefici, perché capaci di realizzare comportamenti elusivi e fraudolenti: tempo di durata della mobilità; rapporti tra le imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, rapporti di collegamento o controllo (Cass. n. 28361/2021).
Allo stesso modo, nel caso degli sgravi previsti ex lege 448/1998, il mantenimento del beneficio dello sgravio triennale deve collegarsi non solo all'incremento occupazionale, ma anche all'assenza di riduzioni nel corso dell'intero periodo agevolato, anche se questo avviene per circostanze o condotte estranee alla volontà del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 28362/2021; Cass. n. 28616/2021). La finalità della legge, infatti, è quella di favorire l'incremento occupazionale; la conseguenza del venir meno di tale circostanza comporta l'integrale perdita del diritto al beneficio in quanto la norma ha natura eccezionale e una diversa interpretazione la pone in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di stato imposti dalla Commissione Europea.
Sulla parallela questione degli oneri probatori, la giurisprudenza in esame ripete in modo ormai consolidato il principio per cui il datore di lavoro che si attribuisce il beneficio è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, e dunque la sussistenza delle condizioni che legittimano lo sgravio contributivo (Cass. n. 28616/2021).
In particolare, nel caso in cui i benefici siano collegati all'incremento occupazionale, il datore di lavoro deve dimostrare che l'assunzione di personale in ordine al quale si pretendono gli sgravi, da parte di una nuova impresa, in caso di successione, risponda a reali esigenze economiche. Dunque, nel caso in cui sia accertata la presenza di elementi di permanenza tra l'azienda che assume e l'azienda di provenienza dei lavoratori, costituisce specifico onere dell'azienda nuova dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura.
Peraltro, trattandosi di elementi costitutivi del diritto agli sgravi, il datore di lavoro assume la veste di attore sostanziale e se in appello l'Inps argomenti circa l'inesistenza di tali fatti costitutivi del diritto agli sgravi, tali eccezioni non violano il divieto di nova in appello, trattandosi di mere difese non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass. n. 28617/2021).