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Il lavoratore non formato viene sospeso ma mantiene la retribuzione

Pubblicato il 10 novembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Diventa operativo l'articolo 13 del Dl 146/2021, finalizzato a «far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori», al «contrasto del lavoro irregolare» e a riassegnare all'Ispettorato del lavoro le competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in tutte le attività lavorative.
La circolare 3/2021 di ieri dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) fornisce, infatti, alle strutture territoriali le prime indicazioni da osservare ai fini dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da adottare in caso di accertate violazioni ipotizzate dal nuovo articolo 14 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), come modificato dal citato decreto legge, con riserva di eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in sede di conversione.
Per l'adozione della sospensione per lavoro irregolare la novità sostanziale riguarda la percentuale dei lavoratori di cui non sia stata effettuata la preventiva comunicazione di assunzione benché ne sussistesse l'obbligo, che si abbassa dal 20% al 10 per cento. Per la base del computo dei lavoratori presenti in azienda al momento del sopralluogo e rispetto ai quali calcolare la citata percentuale, la circolare si riporta alla definizione che ne viene data dall'articolo 2 del Testo unico.
Ai fini della decorrenza del termine di tale provvedimento la circolare ribadisce che esso può essere fatto decorrere in un momento successivo (ad esempio, dalle ore 12 del giorno successivo rispetto a quello dell'accertamento), ovvero dal momento della cessazione dell'attività lavorativa in corso che non poteva essere interrotta, salvo che la sua protrazione potesse essere causa di pericolo imminente.Il provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza è adottato, di norma con effetto immediato, tutte le volte in cui sono accertate le violazioni individuate tassativamente (escludendo quindi altre ipotesi) nell'allegato I al Testo unico, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge in esame.
Come evidenzia la circolare Inl, si precisa che gli effetti del provvedimento devono essere riferiti alla singola unità produttiva rispetto alla quale sono stati riscontrati i presupposti per l'adozione del provvedimento in esame. Un particolare aspetto assume l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni per la mancata formazione e addestramento (punto 3 dell'allegato I), ovvero per la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro la caduta dall'alto (punto 6 dell'allegato I).In tali ipotesi la sospensione sarà riferita al/ai lavoratore/i interessato/i alla violazione, per cui il datore di lavoro, indipendentemente dalle sanzioni applicate, non potrà avvalersi del lavoratore interessato, che conserverà il normale trattamento economico, fino alla revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal nuovo articolo. 14, comma 9, del Testo unico.
In caso di accertamento con la contestuale presenza di più violazioni, causa della sospensione, l'ispettore adotterà un unico provvedimento, «della parte dell'attività interessata dalle violazioni», fermo restando che per provvedere alla revoca occorre che siano state regolarizzate tutte le violazioni. Per la revoca del provvedimento di sospensione, nelle ipotesi di lavoratori irregolari, il datore dovrà provvedere alla regolarizzazione della loro posizione, nonché al pagamento di una somma aggiuntiva di 2.500 euro nell'ipotesi di un numero di lavoratori non superiore a 5 e di 5mila euro se superiore. Nei casi di sospensione per motivi riferiti alla sicurezza la somma aggiuntiva è riportata in corrispondenza delle “tassative” 12 ipotesi indicate nell'allegato I al Testo unico.

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