Per le ferie già programmate e concesse è ammissibile la trasformazione in cassa integrazione Covid-19. Lo ha stabilito l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella nota 1799 del 23 novembre 2021, con cui è stato fornito un parere in merito alla possibilità per il datore di lavoro di trasformare in Cigo con causale Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori “già programmate e concesse”.
La richiesta del parere in questione trae fondamento dalla vicenda relativa a un'azienda che avrebbe unilateralmente trasformato in cassa integrazione Covid-19 la terza settimana di ferie già concesse ai dipendenti. L'Inl ha in primo luogo ribadito che l'articolo 10 del Dlgs 66/2003 stabilisce che, fermo quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e che «tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva…va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione».
E proprio l’articolo 2109 attribuisce al datore di lavoro, nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività imprenditoriale, la facoltà di stabilire la collocazione temporale delle ferie e in alcuni casi di modificarla. Le eventuali deroghe alla fruizione del diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 36, comma 3, risultano ammissibili esclusivamente nel caso in cui le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità e imprevedibilità, che siano supportate da adeguata motivazione e sempreché venga rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale.
L'Ispettorato ribadisce che alle ipotesi oggettive derogatorie devono essere ricondotti anche gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari che determinino una sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto di lavoro. In particolare, nel caso di Cig a zero ore, e quindi di sospensione totale dell'attività lavorativa, non sussiste il presupposto della necessità per il lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. Pertanto, l'esercizio del diritto in questione sia con riferimento alle ferie già maturate, sia riguardo a quelle infra-annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo corrispondente alla ripresa dell'attività produttiva. Nel caso di Cig parziale, diversamente, deve essere comunque garantito al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche correlato all'attività svolta sebbene in misura ridotta.
Precisa, inoltre, l'Inl che la mancata comunicazione formale della decisione di trasformare in cassa integrazione Covid-19 un periodo di ferie preventivamente richiesto e già autorizzato costituisce una mera irregolarità per cui non è prevista alcuna sanzione amministrativa, né si ritiene utile il ricorso al potere di disposizione. Difatti, risultando inalterato il plafond di ferie maturate dai lavoratori, e fruibili al termine della Cigo, non deriva danno alla cui “riparazione” dovrebbe essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione.