L’INPS, con il messaggio n. 4412 del 10 dicembre 2021, si occupa delle regolarizzazioni in caso di errata applicazione del massimale contributivo. L’Istituto specifica le regole per la determinazione delle sanzioni e degli interessi con riferimento alle posizione dei lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo.
L’Istituto ha avviato un’attività di verifica su i datori di lavoro privati che operano con il sistema Uniemens, con riferimento a determinate tipologie di anomalie rilevate nei flussi di denuncia. Acclarata la ricorrenza di tale situazione nelle ipotesi di regolarizzazione della contribuzione dovuta sull’imponibile eccedente il massimale, è possibile ridurre le sanzioni civili, sempre che si sia provveduto all'integrale versamento dell'importo dovuto a titolo di sorte contributiva.
Il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione dal lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996 senza disciplinare gli effetti conseguenti all’omessa comunicazione da parte del lavoratore dell’intervenuta variazione del proprio status - da “nuovo iscritto” a “vecchio iscritto” - per effetto della presentazione in un momento successivo di una domanda di riscatto o di accredito figurativo. Ricorrendo tale fattispecie è evidente che il datore di lavoro, a causa del comportamento omissivo del lavoratore, ha continuato ad adempiere all’obbligo contributivo ritenendo ancora utile, ai fini della misura della contribuzione dovuta, l’unica dichiarazione resa dal lavoratore all’atto dell’assunzione.
La riduzione delle sanzioni decorre dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996.
Relativamente ai recuperi per i quali sono ancora in corso le attività di notifica delle diffide sulla contribuzione IVS oggetto di recupero per effetto della rilevata differenza di imponibile preso a riferimento ai fini dell’adempimento mensile in caso di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione, successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, di una domanda di riscatto o di accredito figurativo, una volta intervenuto il pagamento integrale della contribuzione richiesta, le sanzioni saranno dovute nella misura degli interessi legali.
Se il pagamento dell’importo della contribuzione dovuta sull’imponibile eccedente il massimale oggetto della diffida viene effettuato oltre il termine assegnato, la misura degli interessi legali sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996 fino alla scadenza del termine di pagamento indicato nella medesima diffida.