La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 538/2021, ha stabilito che commette il reato di bancarotta per distrazione il commercialista che percepisce somme significative dalla società successivamente fallita per servizi che, seppur supportati da contratti, attengono attività generiche, e remunerate con compensi ritenuti al di fuori di ogni ragionevolezza imprenditoriale. A nulla rileva, stante l’autonomia del giudice penale, che tali compensi siano stati ritenute dovuti da un lodo arbitrale arbitrato tra professionista e società fallita.