Il regime agevolativo per lavoratori impatriati può essere fruito anche da chi svolge la propria prestazione lavorativa in Italia in telelavoro.
La risposta dell'agenzia delle Entrate all'interpello 3/2022 affronta il caso di una cittadina italiana che dal 2015 risiedeva in Svizzera con regolare iscrizione all'Aire. La stessa ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia da inizio settembre del 2021 e dal suo rientro in Italia sta lavorando con un accordo di telelavoro dalla propria abitazione, pur rimanendo alle dipendenze del datore di lavoro svizzero e continua a essere presente fisicamente in Svizzera per un periodo massimo di cinque giorni al mese.
L'amministrazione finanziaria, analizzando la fattispecie sottoposta dalla lavoratrice, rileva l'applicabilità dell'articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/2015, come modificato dal decreto crescita nel 2019, in quanto secondo la nuova formulazione non vi sono elementi ostativi a lavorare in Italia per conto di un datore di lavoro straniero. Per l'agenzia delle Entrate, infatti, i requisiti fondamentali stabiliti dal comma 1 consistono nel fatto che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta anteriori al rientro e che trasferisca la residenza fiscale in Italia e si impegni a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione. Questi appaiono pienamente soddisfatti, dato che per ciascun anno d'imposta la lavoratrice lavora fisicamente dall'Italia per almeno 183 giorni, anche se in regime di telelavoro (analogamente a quanto affermato con la risposta 596/2021 per il lavoro agile).
In riferimento alla decorrenza dell'agevolazione, l'istante ha proposto una decorrenza in corso d'anno, a partire dal settembre del 2021, dal momento che la convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fra Italia e Svizzera, all'articolo 4, prevede la tie break rule, ovvero l'efficacia del trasferimento di residenza fiscale immediata, a far data dal giorno successivo al cambio di domicilio. L'Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto già anticipato dalla circolare 17/2017, ha ricordato che per la decorrenza del beneficio degli impatriati si applica unicamente la normativa domestica. Conseguentemente, in base all'articolo 2 del Tuir, dal momento che il trasferimento era avvenuto dopo il 2 luglio, la residenza fiscale si considera collocata in Italia solo dal 2022, con durata per ulteriori quattro annualità.
La risposta a interpello non menziona un ulteriore principio, codificato dalla circolare del 2017: dal momento che l'attività lavorativa risulta prevalentemente prestata in Italia, i redditi agevolabili comprendono anche quelli maturati nei cinque giorni mensili di trasferta in Svizzera, dal momento che la durata complessiva annualmente è inferiore a 183 giorni nel periodo d'imposta.