La Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini del riscontro dei presupposti per godere dell'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale ex art. 13 co. 2 del DL 201/2011, occorre verificare la coesistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale rispetto all'intero nucleo familiare.
L'agevolazione non spetta pertanto al contribuente proprietario (o titolare di altro diritto reale) di un immobile qualora il coniuge, non legalmente separato, abbia residenza anagrafica e dimora abituale in un altro immobile situato in un differente Comune.