La ricevuta di scarto del c.d. contributo perequativo ex DL 73/2021 rappresenta un atto impugnabile. In considerazione dell'interpretazione estensiva dell'elenco contenuto nell'art. 19 del DLgs. 546/92, si può equiparare ad un diniego di agevolazione.
Visto il rimando all'art. 25 del DL 34/2020, le liti sono attribuite alla giurisdizione tributaria, sebbene ciò possa ritenersi non conforme alla Costituzione.
Non sembra necessario, per ottenere la tutela, presentare istanza di autotutela e ricorrere contro il diniego opposto dall'Ufficio.