Notizia

Nei trasporti internazionali non imponibilità per il mittente

Pubblicato il 26 gennaio 2022 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Iva deve essere applicata in modo uniforme in tutta l’Unione Europea, in base all’interpretazione delle direttive formulata dalla Corte di Giustizia. Il caso esaminato dall’Assonime nella circolare n. 2/2022 riguarda l’attuazione della sentenza del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16 pronunciata in via pregiudiziale per una lite sorte in Lettonia. Anche se ci sono voluti alcuni anni, i principi enunciati dal giudice europeo sono stati recepiti nel nostro ordinamento con la L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021, che ha aggiunto all’articolo 9, D.P.R. 633/1972 un comma 3, che circoscrive la non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale del primo comma n. 2) a quelli resi (cioè di cui sia committente) all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore o al destinatario dei beni (che devono far concorrere il corrispettivo del trasporto all’imponibile doganale). La non imponibilità, per il principio del ribaltamento del regime tra mandante e mandatario senza rappresentanza (articolo 3, comma 3, ultimo periodo), riguarda anche i rapporti con lo spedizioniere, come previsto dal n. 4) del comma 1 dell’articolo 9. La circolare Assonime pone in evidenza un aspetto rilevante di questi rapporti, sottolineando come la sentenza europea parli espressamente di servizi non imponibili solo se resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...