L’Iva deve essere applicata in modo uniforme in tutta l’Unione Europea, in base all’interpretazione delle direttive formulata dalla Corte di Giustizia. Il caso esaminato dall’Assonime nella circolare n. 2/2022 riguarda l’attuazione della sentenza del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16 pronunciata in via pregiudiziale per una lite sorte in Lettonia. Anche se ci sono voluti alcuni anni, i principi enunciati dal giudice europeo sono stati recepiti nel nostro ordinamento con la L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021, che ha aggiunto all’articolo 9, D.P.R. 633/1972 un comma 3, che circoscrive la non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale del primo comma n. 2) a quelli resi (cioè di cui sia committente) all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore o al destinatario dei beni (che devono far concorrere il corrispettivo del trasporto all’imponibile doganale). La non imponibilità, per il principio del ribaltamento del regime tra mandante e mandatario senza rappresentanza (articolo 3, comma 3, ultimo periodo), riguarda anche i rapporti con lo spedizioniere, come previsto dal n. 4) del comma 1 dell’articolo 9. La circolare Assonime pone in evidenza un aspetto rilevante di questi rapporti, sottolineando come la sentenza europea parli espressamente di servizi non imponibili solo se resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni.