Nel contesto della revisione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, le novità più rilevanti riguardano senz’altro il perimetro dell’imposizione sui redditi di lavoro dipendente, all’interno della quale si registra, accanto alla nuova disciplina delle detrazioni, il restringimento del campo di applicazione del trattamento integrativo regolato dall’articolo 1 del D. L. n. 3/2020, noto come «bonus 100 euro».
In via ordinaria, per i soggetti con redditi maggiori di 15mila euro la soppressione del bonus viene più che compensata dall’incremento della detrazione, generando risparmi d’imposta fino a un massimo di 945 euro annui. Il suddetto meccanismo, tuttavia, potrebbe penalizzare quei soggetti che pur conseguendo redditi superiori a 15mila euro godono di detrazioni maggiori dell’imposta lorda. In tali casi, infatti, il passaggio dal bonus (incassato in busta paga) alla detrazione (utilizzabile fino a capienza dell’imposta lorda) non sarebbe neutrale, determinando una penalizzazione dei contribuenti incapienti. Al fine di evitare tale inconveniente il legislatore ha definito una clausola di salvaguardia a favore dei lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 15.001 e 28mila euro, prevedendo l’erogazione del trattamento integrativo della retribuzione nei casi in cui l’ammontare delle detrazioni spettanti sia maggiore dell’imposta lorda.