L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 1/2022, fornisce le prime indicazioni relative alle novità introdotte dal D. L. n. 146/2021 che ha modificato l’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro - TU).
Sebbene l’entrata a regime dei nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro sia subordinata all’adozione dell’accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni, che dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno, per le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del nuovo articolo 37 del TU, i contenuti dell’addestramento trovano immediata applicazione, con la conseguenza che la violazione relativa all’assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata è penalmente sanzionata. Può essere, invece, oggetto del provvedimento di disposizione (articolo 14 D. Lgs. n. 124/2004) l’eventuale mancato tracciamento delle attività addestrative.