Nella determinazione dell’agevolazione Ace per l’esercizio 2021, i contribuenti devono fare i conti con lo sdoppiamento dei calcoli che si riflette anche nel modello di dichiarazione che prevede 2 distinti riquadri. Occorre infatti dividere i conteggi tra l’importo (lordo – riduzioni = netto) che si è generato nel 2021 (riquadro RS112A) e quello maturato fino a tutto il 31 dicembre 2020 (RS113). Il primo step è il calcolo degli incrementi lordi dell’esercizio 2021. Occorre poi calcolare i decrementi (distribuzioni di riserve), le riduzioni antielusive (versamenti in conto capitale a società del gruppo, acquisti da società consociate di aziende o partecipazioni di controllo solo se con corrispettivo in denaro: risposta a interpello n. 82/E/2022) e le sterilizzazioni (antielusive e non) che si sono verificati nel solo anno 2021, i quali vanno a decurtazione degli incrementi dello stesso anno e, solo per l’eccedenza (decrementi superiori agli incrementi), intaccano la base dell’Ace ordinaria. Un aspetto problematico si pone per stabilire l’importo delle sterilizzazioni (incremento di finanziamenti a società del gruppo e incremento di titoli diversi da partecipazioni) di “competenza” del 2021 e dunque da allocare prioritariamente ad abbattimento degli incrementi lordi dello stesso anno. Entrambe le sterilizzazioni, infatti, si quantificano, di anno in anno, confrontando il saldo delle poste in questione a 2 date limite: data chiusura esercizio contro 31 dicembre 2010.