La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5049/2022, ha stabilito che è revocabile il pagamento eseguito nel periodo sospetto dal debitore, poi fallito, se si accerta che il creditore era al corrente dello stato di insolvenza. La revoca scatta anche se il pagamento è fatto per adempiere a un credito assistito da una garanzia reale e anche se l’importo versato deriva dalla vendita di un bene dato in pegno. Tuttavia, una volta ristabilita grazie alla revoca la par condicio tra i creditori, il creditore ha diritto di insinuarsi nel passivo mantenendo il privilegio originario, nel rispetto delle regole distributive.