Notizia

Crediti d’imposta compensabili alla fine sequestro

Pubblicato il 23 febbraio 2022 Il Sole 24 Ore;

Le nuove norme di contrasto alle frodi in edilizia, introdotte nel D.L. approvato il 18 febbraio dal CdM, intervengono nelle crepe del meccanismo della cessione del credito fiscale di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) rivedendo anzitutto il numero delle cessioni possibili. Alla luce delle nuove norme, una volta acquisito il credito vi è la possibilità di altre 2 ulteriori cessioni, ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo o a imprese di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia. Il provvedimento prevede inoltre l’implementazione di un sistema di tracciabilità mediante l’attribuzione a ciascun credito di un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Il decreto chiarisce poi i termini di utilizzo dei crediti d’imposta già sottoposti a sequestro penale nell’ambito dei numerosi procedimenti aperti a carico di quanti hanno utilizzato il meccanismo della cessione dei crediti per scopi illeciti. L’utilizzo dei crediti potrà avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini ordinari, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo.  

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).