Le nuove norme di contrasto alle frodi in edilizia, introdotte nel D.L. approvato il 18 febbraio dal CdM, intervengono nelle crepe del meccanismo della cessione del credito fiscale di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) rivedendo anzitutto il numero delle cessioni possibili. Alla luce delle nuove norme, una volta acquisito il credito vi è la possibilità di altre 2 ulteriori cessioni, ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo o a imprese di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia. Il provvedimento prevede inoltre l’implementazione di un sistema di tracciabilità mediante l’attribuzione a ciascun credito di un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Il decreto chiarisce poi i termini di utilizzo dei crediti d’imposta già sottoposti a sequestro penale nell’ambito dei numerosi procedimenti aperti a carico di quanti hanno utilizzato il meccanismo della cessione dei crediti per scopi illeciti. L’utilizzo dei crediti potrà avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini ordinari, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo.