L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL, tramite Faq, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di obbligo di comunicazione preventiva, previsto dall’articolo 13, D.L. 146/2021. La nota n. 393/2022 del 1° marzo, condivisa con il Ministero del Lavoro, integra le Faq della nota n. 109/2022. Condizione per la comunicazione resta l’esistenza di una prestazione di lavoro autonomo. Infatti, il perimetro delle comunicazioni non si estende agli incarichi che si estrinsecano nell’assunzione di obbligazioni generiche di permettere (articolo 67, comma 1, lettera l, secondo periodo, Tuir). Per le prestazioni delle guide turistiche, degli interpreti, di traduttori, dei docenti di lingua e dei medici iscritti all’Ordine l’esclusione dall’obbligo di comunicazione preventiva si basa sulla natura prettamente intellettuale della prestazione, indipendentemente dall’entità della retribuzione.