L’Inps, con circolare n. 36 del 7 marzo 2022, ha fornito nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei permessi di cui alla L. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.
Ai lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, L. 104/1992, va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito. Allo stesso modo, i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.
L’Istituto evidenzia, invece, che il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner. Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.