Il leverage buy-out consiste di un'operazione di finanza strutturata molto diffusa nella prassi internazionale e domestica. Prima della riforma del diritto societario una parte della dottrina (minoritaria) riteneva che questo tipo di strutture rientrassero nella fattispecie di cui all'articolo 2358, cod. civ., che sancisce il divieto di assistenza finanziaria. Al fine di legittimare definitivamente tali operazioni nella prassi estremamente diffuse, il legislatore della riforma del diritto societario ha introdotto una disposizione specifica nel codice civile, l'articolo 2501-bis «Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento». Uno dei requisiti richiesti consiste della sussistenza, all’esito della stessa, del “cambio di controllo”. Nella prassi ci si è spesso interrogati se situazioni dubbie nelle quali il controllo non muti inequivocabilmente possano rientrare tra le ipotesi ammesse dall'articolo 2501-bis, beneficiando della conseguente disciplina. Tal-volta, infatti, la sussistenza di un cambio di controllo non è così evidente.