Da quando la legge di riforma del diritto societario ha introdotto nel Codice civile la facoltà di recesso del socio di Spa e di Srl nel caso in cui la società abbia una durata “indeterminata”, si è aperta una annosa questione sul punto se, per durata indeterminata, debba intendersi anche una durata lunghissima e, in particolare, una durata eccedente la presumibile permanenza in vita di taluno dei soci. La giurisprudenza di merito ha avuto, in materia, un atteggiamento ondivago. In Cassazione, dapprima è stato ritenuto che la durata lunghissima è causa di recesso (decisione n. 9662/2013). Successivamente la Cassazione ha cambiato rotta: nella decisione n. 8962/2019 è stato dato rilievo al “progetto imprenditoriale” della società, concludendo nel senso della illegittimità del recesso da una Srl il cui termine di durata coincida con la ragionevole durata del periodo occorrente per il compimento del progetto imprenditoriale che la società stessa si propone di svolgere; nella decisione n. 4716/2020 è stato affermato che le cause di recesso sono quelle strettamente previste dalla legge e non possono essere ampliate in via interpretativa (in altre parole un conto è la durata indeterminata e altro conto è la durata lunghissima e nessun rilievo ha la presumibile durata della vita del socio). Identico atteggiamento di interpretazione restrittiva la Cassazione ha utilizzato (decisione n. 6280/2022) quando ha negato il diritto di recesso al socio dissenziente rispetto alla delibera che modifica la durata della società da indeterminata a determinata (andando in senso contrario rispetto alla massima H.H.4 dei notai triveneti).