L’emendamento inserito durante l’esame in Commissione al Senato nel Decreto Sostegni-ter estende all’ambito civilistico-contabile la possibilità di revocare la rivalutazione di marchi e avviamenti. La Legge di Bilancio 2022 ha prolungato a 50 anni il periodo di deduzione fiscale del maggior valore rivalutato/riallineato nei bilanci 2020 con riferimento alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, in base all’articolo 103, Tuir, sono deducibili in 18 anni. La norma consente già di revocare la rivalutazione ai fini fiscali, possibilità che tuttavia comporta notevoli ricadute con riferimento al bilancio. Infatti, le società che decidono di avvalersi della facoltà di revoca solo fiscale devono iscrivere un fondo imposte differite (per la differenza tra valore contabile e fiscale) con contropartita il patrimonio netto e un credito tributario relativo al diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata con contropartita il patrimonio netto. Solo nel caso di revoca dell’affrancamento dell’avviamento, non sono iscritte le imposte differite passive, mentre è iscritto il credito tributario relativo all’imposta sostitutiva già versata con contropartita alla voce «Attività per imposta sostitutiva da riallineamento». La Relazione illustrativa precisa che l’Oic potrà valutare l’opportunità di emanare propri principi applicativi in linea con quanto riconosciutogli dall’articolo 9-bis del Decreto 38/2005 circa l’applicazione operativa di tale norma.