Ritorno al criterio del costo storico per i marchi da gestire con cura dopo la stretta sulla rivalutazione. La strada è stata rafforzata da un emendamento al Decreto Sostegni-ter. Chi deciderà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale di tale rivalutazione, chiedendo il rimborso o la compensazione dell’imposta sostitutiva assolta, si troverà con i marchi iscritti in bilancio al valore rivalutato senza che tale valore abbia riconoscimento fiscale, a fronte di una riserva non più in sospensione d’imposta ma pur sempre soggetta ai vincoli civilistici di utilizzo delle riserve di rivalutazione. Dovrà inoltre iscrivere le imposte differite sul disallineamento civilistico-fiscale di tali valori, a riduzione del patrimonio netto contabile. Inoltre, i risultati del 2021 e dei futuri esercizi saranno gravati dai maggiori ammortamenti dei marchi, fiscalmente non più deducibili. Il Legislatore non ha inizialmente previsto la possibilità di stornare anche gli effetti contabili della rivalutazione. Riteniamo non percorribile la riapprovazione del bilancio 2020 previo storno della rivalutazione effettuata, perché tale riapprovazione è possibile solo nel caso di nullità della delibera assembleare dovuta al fatto che il bilancio a suo tempo approvato fosse viziato da un errore rilevante tale da inficiare la rappresentazione chiara, veritiera e corretta prevista dall’articolo 2423, comma 2, cod. civ.. Si pone quindi il problema se sussistono le condizioni per cambiare nuovamente, nel bilancio 2021, il criterio di valutazione dei marchi, tornando al criterio del costo storico.