Il modello Ace relativo al 2021 si sdoppia: i dati dell’Ace innovativa (o Super Ace) e dell’Ace ordinaria andranno esposti in maniera separata, rispettivamente nei righi 112A e 113 del quadro RS. Oltre alle due componenti da riportare nella colonna 1 del rigo 112A (utile 2020 imputato a riserva nel 2021 e conferimenti in denaro del 2021 non ragguagliati ad anno), occorre tener conto della quota di eventuale riserva da rivalutazione. La quale deve intendersi trasformata da riserva “valutativa” – non rilevante ai fini Ace – a riserva “realizzata” e come tale rilevante ai fini della agevolazione. Circa la modalità concreta di calcolo della quota di ammortamento che permette di rendere agevolabile la riserva, si ritiene che il procedimento debba partire dalla stessa quota di ammortamento calcolata sul valore globale del bene rivalutato (quindi calcolata non solo sul maggior valore rivalutato, bensì sul nuovo costo lordo iscritto nell’attivo patrimoniale), da ridurre poi in considerazione della fiscalità sostitutiva o fiscalità differita che ha diminuito il saldo attivo stesso. Si ritiene che l’incremento Super Ace vada iscritto in colonna 1 già al netto delle riduzioni per incremento titoli e valori mobiliari diversi da partecipazioni, posto che nella colonna 3 andranno invece inserite le riduzioni in conseguenza delle norme antiabuso ex articolo 10, D.M. 3 agosto 2017 che non comprendono l’incremento dei titoli. L’indicazione dell’eventuale scelta di trasformare la deduzione Super Ace in credito d’imposta va scissa in varie colonne, dovendosi segnalare anzitutto il «credito potenziale», che in genere corrisponde a quello che compare nell’istanza (tranne se dopo aver presentato l’istanza sia stata deliberata una distribuzione ai soci, poiché in tal caso il credito potenziale va esposto al netto di tale distribuzione ed è quindi diverso da quello richiesto).