La nuova disciplina sui buoni carburante agevolati fino a 200 euro di cui all’articolo 2, D.L. N. 211/2022 si aggiunge a quella generale sui benefit erogati gratuitamente ai lavoratori di cui a all’articolo 51, comma 3, Tuir, pari ad altri 258,23 euro, fino ad arrivare a 458,23 euro in buoni benzina, o titoli analoghi, potenzialmente esclusi da imposizione fiscale per i dipendenti di datori di lavoro privati. I buoni carburante spettano per tutto il 2022, e possono essere percepiti, in virtù del principio di cassa allargato, fino al 12 gennaio 2023. I buoni erogati secondo l’articolo 2 del D.L. n. 211/2022 e il plafond regolato dall’articolo 51, comma 3, Tuir sono autonomi e la fruizione dell’uno non osta all’utilizzo dell’altro. Con un elemento in comune: il superamento di ciascuna franchigia (€ 200,00 ed € 258,23) comporta l’integrale tassazione dell’erogazione stessa e, pertanto, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a tassazione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.