La procedura di riversamento spontanea volta a sanare l’indebito uso in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività R&S (articolo 5, commi da 7 a 12, D.L. 146/21) non presenta una grande attrattiva per le imprese. Le comunicazioni di compliance ricordano la scadenza del prossimo 30 settembre per il riversamento. Un termine ravvicinato che impone valutazioni immediate alle imprese. Dal punto di vista dei potenziali aderenti, la formulazione della sanatoria non appare scevra da critiche, tenuto conto che non prevede alcuna imposta sostitutiva ridotta, ma solo l’esclusione di sanzioni e interessi. Le questioni aperte – o comunque discutibili – sono numerose, anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di merito nei contenziosi in corso. Ad esempio, sebbene il manuale di Frascati risalga al 1963 e quello di Oslo al 1991, da un punto di vista di prassi quest’ultimo è stato recepito nella circolare Mise del 16 aprile 2009, mentre il primo solo dalla risoluzione n. 46/E/2018 e dalla circolare Mise 9 febbraio 2018: ciò dovrebbe indurre, almeno fino al 2019, a considerare un’interpretazione estensiva secondo cui il concetto di novità non va inteso in senso assoluto ma come “significativamente” migliorativo. Un elemento che sembra spingere nella direzione della sanatoria è invece la possibilità che l’Agenzia consideri il credito inesistente, e di conseguenza segnali all’Autorità giudiziaria il possibile delitto di cui all’articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000.