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Cambio appalto, no all’assunzione del lavoratore condannato per spaccio

Pubblicato il 13 settembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22213/2022, ha statuito che le clausole sociali a tutela della conservazione del posto dei lavoratori previste dai contratti collettivi per i casi di cambio appalto non comportano un obbligo incondizionato del subentrante; quest’ultimo, infatti, mantiene il diritto di compiere le verifiche sull’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste.