La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22213/2022, ha statuito che le clausole sociali a tutela della conservazione del posto dei lavoratori previste dai contratti collettivi per i casi di cambio appalto non comportano un obbligo incondizionato del subentrante; quest’ultimo, infatti, mantiene il diritto di compiere le verifiche sull’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste.