La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27165/2022, ha stabilito che i provvedimenti che dispongono la sospensione dei rimborsi d’imposta devono essere adeguatamente motivati e quindi non basta indicare che è in corso una verifica.
Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta.
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti d...