L’elevata tassazione delle auto aziendali è alla base della diffusione delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e dei rimborsi chilometrici. In primo luogo, la deducibilità dei componenti negativi relativi alle auto date in uso promiscuo ai dipendenti (cioè per uso sia aziendale sia personale) sale dal 20% al 70% e non operano i plafond previsti per acquisto, noleggio o leasing delle vetture. La deduzione potenziata al 70% si applica se l’auto è data in uso al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta (in caso di acquisto in corso d’anno si opera il ragguaglio), mentre è preclusa se l’utilizzo avviene da parte di un percettore di reddito assimilato (come l’amministratore). Molto diffusa è anche la prassi di riconoscere un rimborso chilometrico al dipendente (ma anche al collaboratore e amministratore) che usa un veicolo proprio: oltre a sollevare impresa (e professionista) dai costi del parco auto, limitando l’esborso alle trasferte effettivamente inerenti all’attività, c’è il vantaggio della piena deducibilità fiscale ai fini Ires/Irpef (ma non Irap) a fronte di un importo non imponibile in capo al dipendente/amministratore, purché si tratti di trasferte aziendali fuori dal Comune sede di lavoro (articolo 51, comma 5, Tuir) La deducibilità è limitata alle tariffe Aci previste per veicoli a benzina e diesel rispettivamente fino a 17 e 20 cavalli fiscali; per le auto elettriche non è invece previsto un limite di potenza massima, per cui dovrebbe operare la piena deducibilità anche per le vetture più potenti.