L’apporto di beni in trust sconta, ai fini delle imposte sui redditi, un trattamento fiscale differenziato a seconda della natura del disponente e, in particolare, del fatto che esso svolga o meno attività d’impresa. Secondo quanto indicato nella circolare n. 34/E/2022, nel caso in cui il disponente sia un imprenditore l’apporto di beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali) costituisce un trasferimento per finalità estranee all’impresa, il che comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del Tuir, nonché l’assoggettamento a Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972. Per l’Agenzia delle entrate l’apporto di beni che costituiscono rimanenze comporta il conseguimento di ricavi d'esercizio ai sensi dell’articolo 85, comma 2, Tuir, mentre l’apporto di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali o patrimoniali dell’impresa) genera plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai sensi degli articoli 58, 86 e 87, Tuir. In tutti i casi tali beni dovendo essere valorizzati al valore normale, ai sensi dell’articolo 9, Tuir. Si ritiene tale interpretazione non sempre condivisibile, dovendo a nostro avviso la fattispecie essere valutata di volta in volta con riferimento allo specifico caso.